Stranezze da ebay...
Stranezze da ebay...
Per gli appassionati di ebay e cercatori di affari del famoso sito online di aste vi posto il seguente link, chiedendomi se si tratta di una burla o peggio, qualcosa di reale:
http://cgi.ebay.it/Vendo-Copia-Violino- ... 27b59b9faa
http://cgi.ebay.it/Vendo-Copia-Violino- ... 27b59b9faa
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- Utente Esperto I
- Messaggi: 560
- Iscritto il: domenica 27 luglio 2008, 0:00
- Località: Torino
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ho scritto all'utente dicendo che ci vuole un bel coraggio a vendere un violino del genere a quella cifra...
mi ha risposto "grazie per il disturbo, ma ho già trovato da venderlo proprio a quella cifra"
ora metto all'asta il mio primo violino cinese (del 1982) e provo a rivenderlo sui 50.000, magari trovo lo stesso acquirente!
mi ha risposto "grazie per il disturbo, ma ho già trovato da venderlo proprio a quella cifra"
ora metto all'asta il mio primo violino cinese (del 1982) e provo a rivenderlo sui 50.000, magari trovo lo stesso acquirente!
A parte le giuste e azzeccate osservazioni ironiche che hanno a quanto pare colpito nel segno, occorre credo prestare un minimo di attenzione critica a iniziative così avventate perché potrebbero rasentare gli estremi dell'illecito. Mi pare utile che il Forum diretto da Claudio metta efficacemente in luce tali "dissennatezze".
- edi
- Utente Esperto II
- Messaggi: 2172
- Iscritto il: venerdì 30 novembre 2007, 0:00
- Località: Fulginium ac Vacium
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Vero! Ma per entrambi non credo sia sufficiente un prezzo esagerato rispetto alle quotazioni di mercato. Sia dolo che truffa devono riguardare caratteristiche dell'oggetto venduto, non il prezzo. Dolo e inganno ci sono se vendo ad un certo prezzo dichiarando caratteristiche che non ci sono. In pratica per la legge italiana il prezzo corretto dovrebbe essere sempre quello pagato. Mentre in altri Paesi è contemplato anche l'illecito derivante dalla vendita ad un prezzo non congruo.
Caro Edi,
è vero che non esiste un obbligo di vendere al c.d. giusto prezzo. Solo alcuni autori giusnaturalisti sostenevano tale dovere morale, conferendo ad esso gli estremi della giuridicità.
Ma una cosa è vendere al prezzo oggettivamente sproporzionato, altra è celare l'inganno dietro le insidie della sproporzione o dell'eccesso straordinario.
Cio assodato, colgo l'occasione per richiamare sommariamente alcune osservazioni ampiamente sviluppate nel mio libro curato assieme a M.G. Chiavazza, recensito dall'amico Claudio in questo portale.
Dismetto perciò i panni del violinista.
Se, a titolo di esempio, vendo un violino che vale circa 500 euro a centomila euro , e lo rappresento come un capolavoro della liuteria storica essendo invero consapevole che così non è, perfeziono gli estremi del c.d. dolo negativo (reticenza). Esso è causa di annullamento del contratto per vizio determinante (ritengo superate - rivolgendomi ai giuristi che seguono questo forum - le tesi che asserivano l'irrilevanza della reticenza; già Labeone affermava che "dolus era omnis
calliditas, fallacia, machinatio, ad circumveniendum, fallendum...."). Se si opina che l'elemento soggettivo della truffa contrattuale possa essere integrato dalla reticenza, allora la vicenda testé illustrata pare rilevare anche sotto il profilo penale (truffa negoziale).
Eccius
(Roberto Calvo)
è vero che non esiste un obbligo di vendere al c.d. giusto prezzo. Solo alcuni autori giusnaturalisti sostenevano tale dovere morale, conferendo ad esso gli estremi della giuridicità.
Ma una cosa è vendere al prezzo oggettivamente sproporzionato, altra è celare l'inganno dietro le insidie della sproporzione o dell'eccesso straordinario.
Cio assodato, colgo l'occasione per richiamare sommariamente alcune osservazioni ampiamente sviluppate nel mio libro curato assieme a M.G. Chiavazza, recensito dall'amico Claudio in questo portale.
Dismetto perciò i panni del violinista.
Se, a titolo di esempio, vendo un violino che vale circa 500 euro a centomila euro , e lo rappresento come un capolavoro della liuteria storica essendo invero consapevole che così non è, perfeziono gli estremi del c.d. dolo negativo (reticenza). Esso è causa di annullamento del contratto per vizio determinante (ritengo superate - rivolgendomi ai giuristi che seguono questo forum - le tesi che asserivano l'irrilevanza della reticenza; già Labeone affermava che "dolus era omnis
calliditas, fallacia, machinatio, ad circumveniendum, fallendum...."). Se si opina che l'elemento soggettivo della truffa contrattuale possa essere integrato dalla reticenza, allora la vicenda testé illustrata pare rilevare anche sotto il profilo penale (truffa negoziale).
Eccius
(Roberto Calvo)
- edi
- Utente Esperto II
- Messaggi: 2172
- Iscritto il: venerdì 30 novembre 2007, 0:00
- Località: Fulginium ac Vacium
- Contatta:
Sì, su questo siamo assolutamente d'accordo, ma io mi riferivo a quell'inserzione specifica e l'inserzione non declama alcuna strabiliante caratteristica, né nasconde eventuali vizi conosciuti dal venditore. Quindi ritengo che, nel caso specifico, giuridicamente non sarebbe possibile andare oltre una censura di tipo morale, che condivido totalmente.