Liutai e garanzia strumenti

Suonare e costruire i violini
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Sivori
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Liutai e garanzia strumenti

Messaggio da Sivori »

Buonasera

Avrei una domanda di carattere giuridico:

Il liutaio è tenuto ad applicare una garanzia di 24 mesi su strumenti da lui stesso costruiti e su strumenti non costruiti da lui ma da lui venduti?
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claudio
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Messaggio da claudio »

Ogni categoria ha le sue specificità, ma sicuramente anche il liutaio ha il dovere di far fronte agli obblighi di garanzia previsti dalle leggi correnti. E' anche una questione etica, dovrebbe garantire a vita gli strumenti da lui costruiti.
andante con fuoco
eccius
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Messaggio da eccius »

Questo tema è diffusamente trattato nel Calvo-Chiavazza (a cura di), recensito da Claudio (v. homepage del portale).
Occorre distinguere:
a) se il liutaio vende a un professionista (violinista di professione; commerciante; e simili) o a un non professionista (collezionista, studente, e simili);
b) se lo strumento è nuovo o antico (usando un lessico volgare si potrebbe dire di seconda mano, lessico che nel campo degli oggetti artistici è evidentemente improponibile);
c) oltre alla disciplina sulle c.d. garanzie "ex empto", occorre tener conto dalla disciplina sui vizi della volizione (errore, dolo);
d) infine occorre tener conto della responsabilità del certificatore.
Insomma, la disciplina è assai complessa e articolata. Essa sta appunto alla base del libro sopra citato.
R.CALVO
nigel
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Messaggio da nigel »

il mio strumento del 1990 ancora gode della sua 'garanzia'.
(lo strumento ai tempi fu commissionato da me in persona)
il mio liutaio è ben felice di metterci mano ogni qualvolta glielo chiedo e tutto questo gratis o comunque per pochissimi euro ( mi fa pagare solo il materiale tuttalpiù) dopo 30 anni direi che è una buona garanzia...

purtroppo non è sempre così.

l'ultima volta mi ha aperto il violino, sistemato una crepa, ha montato anima e ponte nuovi, piallato la tastiera e lucidato la vernice per 0 euro.

per questo, ogni volta che posso gli faccio pubblicità.
perchè per me questa si chiama onestà.
eccius
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Messaggio da eccius »

sì; complimenti alla onesta di molti artisti-liutai. Quanto all'etica e alla buoan fede ho di recente scritto un libro per i tipi Giuffrè. Quindi nessuno più di me è sensibilità a questo tema.
Tuttavia Sivori si riferiva acutamente a una altro spinosissimo problema: quello della garanzia relativa a vizi o difetti occulti, oppure dei falsi.
E sul tema richiamo brevemente il precedente intervento.
Di massima Sivori ha ragione: se la vendita è tra liutaio e non professionista (studente del conservatorio, collezionista etc.), la garanza per difetti di conformità è dovuta per due anni dalla consegna del bene (art. 130, comma 1, cod. cons.).
Altro discorso vale per i vizi del consenso e per la responsabilità del certificatore.
Altro discroso ancora vale per le vendita tra professionisti.
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edi
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Messaggio da edi »

Scusa Roberto, in che senso per i professionisti il discorso è diverso e perché? E' la sola cosa che non mi è chiara, il resto è evidente :-)
eccius
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Messaggio da eccius »

La risposta è così riassumibile: per le vendite (nella specie di struementi ad arco) tra professionisti (es: tra liutaio o commerciante e violinista di professione o altro liutaio o commerciante) non si applica la disciplina del codice del consumo, ma quella dettata dal codice civile. Tale codice stabilisce che la garazia per vizi e difetti di qualità sia sottoposta al termine di prescrizione di un anno dalla consegna; mentre la denunzia del vizio è di otto giorni dalla scoperta. Altro discorso vale ovviamente per i vizi del consenso e per la responsabilità del certificatore. Il tema è ampiamente discusso nel libro CALVO-CHIAVAZZA, già citato.
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edi
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Messaggio da edi »

Quindi, per banalizzare la prima parte, se io faccio il tassista e compro una macchina nuova per la mia professione, questa avrà la garanzia per 1 anno e non 2?
eccius
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Messaggio da eccius »

Esatto; a meno che non ci sia una garanzia pattizia (o di fabbrica).
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edi
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Messaggio da edi »

Ok, tutto chiaro, grazie :)
Resterebbe solo ancora da chiarire cosa succede per i prodotti non nuovi e nello specifico per gli strumenti che in tal caso hanno spesso un valore maggiore del nuovo, ma caratteristiche che li rendono maggiormente soggetti a vizi e difetti occulti. Oltre ciò anche la questione legata alle certificazioni o semplici attribuzioni che dovessero poi rivelarsi non veritiere, anche se non per dolo...
eccius
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Messaggio da eccius »

in effetti la nostra legislazione (e quella degli altri paesi di diritto scritto) sottopongono alla stessa disciplina la vendita di un'auto usata e la vendita di un violino antico o di un dipinto dei Seicento. Spetta all'interprete discriminare alla luce delle specificità della res dedotta in scambio.
Quanto alla responsabilità del certificatore il discorso è diverso e assai complesso. Io ho postulato nei miei scritti la tesi- accreditata invece nel diritto tedesco - che questi debba rispondere contrattualmente anche se non è legato da alcun rapporto con il compratore (ciò accade quando il liutaio venda lo strumento avvalendosi di una expertise redatta dal terzo certificatore).
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edi
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Messaggio da edi »

Grazie ancora per la risposta sempre puntuale.
Mi chiedo però come possa funzionare un sistema che prescinda dalla responsabilità del certificatore... ma allo stesso tempo anche di uno che tale responsabilità contempli...
eccius
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Messaggio da eccius »

secondo la tesi prevalente in Italia, il certificatore risponde sicuramente, ma a titolo extracontrattuale verso il terzo compratore. La responsabilità extracontrattuale da un lato ha una prescrizione breve ( 5 anni anziché 10) dall'altro pressupone che chi agisce provi la colpa o il dolo. Io sostengo invece, come già detto, che si tratti di resp. contrattuale. Ciò perché applico la teoria della responsabilità da contatto sociale. Il discorso lo so è per iniziati. Ma la mia doppia veste di giurista e violinista (e cultore della liuteria) mi conduce su questi percorsi articolati, che si sono sostanziati nel libro da me curato.
Mi fa comunque molto piacere che gli artisti-liutai manifestino sensibilità per questi temi. Vuol dire che qualcosa sta cambiando.
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edi
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Messaggio da edi »

Che il certificatore risponda in caso di dolo o anche colpa mi pare logico, ma che fare quando non si configuri né dolo né colpa? Il compratore risulta comunque danneggiato, ma non potendo rivalersi sul certificatore, può farlo sul venditore che, pur senza colpa o dolo, ha avuto un ingiusto profitto ai suoi danni?
eccius
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Messaggio da eccius »

ovviamente sì: il venditore risponde per aver consegnato uno strumento non autentico. E risponde contrattualmente anche se in buona fede. Poi entra in gioco la responsabilità (in via cumulativa) del certificatore. Per essa vale quanto ho già detto.
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